Art. 2.

      1. Il capo del Dipartimento è assistito da un consiglio di amministrazione, che presiede. Tale consiglio è composto da sette membri. Essi sono nominati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali e due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei quali uno in rappresentanza del settore dell'università e della ricerca. Due componenti sono indicati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dal Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198.
      2. Il capo del Dipartimento è altresì assistito da un comitato scientifico composto da non meno di tre e non più di

 

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cinque componenti scelti fra le più note personalità della vita culturale, scientifica e pedagogica del Paese. Essi sono nominati dal capo del Dipartimento, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.